Legge 107/2015
“14. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa). – 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile
annualmente. Il piano e’ il documento fondamentale costitutivo dell’identità’ culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
2. Il piano e’ coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa.
4. Il piano e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e’ approvato dal consiglio d’istituto.”
La scuola è quindi la struttura pubblica impegnata a valutare le esigenze formative del proprio territorio, alle quali risponde con una proposta progettuale complessa, elaborata tenendo conto di una molteplicità di variabili, di vincoli e di soggetti coinvolti.
In ragione della sua natura e della sua complessità, il P.T.O.F. è un documento in costante evoluzione, sottoposto a monitoraggio, verifica e valutazione da parte dei soggetti impegnati nella sua definizione, ai fini del suo progressivo miglioramento.
**********